Il diritto al TFR nella separazione e il divorzio

La legge divorzile stabilisce che il coniuge, se non passato a nuove nozze e purché titolare di un assegno di mantenimento (assegno divorzile), ha diritto ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto (il c.d. TFR) percepita dall'altro coniuge al momento della cessazione del rapporto di lavoro o del pensionamento (art. 12-bis l. 898/1970).

Tale percentuale è pari al 40% dell'intera indennità di fine rapporto (anche detta comunemente "liquidazione") riferita agli anni lavorativi che sono coincisi con il matrimonio. Va precisato che nel computo degli anni vengono conteggiati anche quelli di separazione, sino alla data del divorzio (la separazione consensuale o separazione giudiziale infatti non muta lo status di coniugi, trattandosi essenzialmente di una autorizzazione a vivere separati).

Tale diritto è previsto esclusivamente dalla legge divorzile e non è applicabile in via analogica alla separazione; ciò significa che il diritto a percepire la percentuale del TFR sorge soltanto successivamente al divorzio.

Il coniuge, inoltre, deve aver percepito il trattamento di fine rapporto soltanto dopo il divorzio (oppure dopo la proposizione della domanda di divorzio); questo significa che ove il TFR venga liquidato al coniuge quando le parti sono ancora separate ma non divorziate, l'altro coniuge non potrà pretendere alcunché ed il coniuge potrà disporne in via esclusiva.

Nel caso di anticipazioni del TFR ottenute prima del divorzio, queste non potranno essere oggetto di rivendica da parte dell'altro coniuge, nemmeno se il residuo TFR verrà corrisposto in epoca successiva al divorzio.

Sulla apparente disparità di trattamento si è già pronunciata anche la Corte Costituzionale, la quale ha confermato che la disciplina è prevista esclusivamente per il divorzio e non applicabile ai coniugi separati (Ord. Corte cost. n. 463/2002).

In sintesi, il coniuge ha diritto al 40% del trattamento di fine rapporto (TFR) dell'altro coniuge se:

  1. è divorziato o ha depositato in tribunale un ricorso per lo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  2. è titolare di un assegno di mantenimento periodico (è escluso in caso di assegno una tantum);
  3. non è passato a nuove nozze;
  4. il TFR viene liquidato all'altro coniuge dopo il divorzio oppure dopo il deposito in tribunale della domanda di divorzio.

 Ove siano soddisfatti tutti i suddetti requisiti, l'importo del trattamento di fine rapporto:

  1. sarà pari al 40% della somma percepita dall'altro coniuge, con esclusivo riferimento agli anni di matrimonio e di separazione legale;
  2. sarà da intendersi al netto delle imposte, e non al lordo;
  3. non potrà considerare le eventuali anticipazioni del TFR ottenute dal coniuge prima del divorzio o del deposito in tribunale della domanda di divorzio.

L'attribuzione della percentuale del 40% del TFR al coniuge divorziato non è automatica; il coniuge, salvo spontaneo riconoscimento da parte dell'altro coniuge, deve presentare con l'assistenza di un difensore idonea domanda al tribunale competente mediante ricorso per l’attribuzione della quota di indennità di fine rapporto ai sensi dell'art. 12-bis l. 898/1970.

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